Contratto a Tempo Determinato: le novità del Decreto Dignità

SCARICA ARTICOLO
  • Business Boost

Come cambia, cosa cambia, da quando cambia!

Il DL n. 87/2018 conosciuto come “Decreto Dignità” e la relativa legge di conversione L. n 96/2018, ha apportato novità rilevanti per quanto concerne il contratto di lavoro a tempo determinato. Dal 1 Novembre 2018 cambia la durata massima del contratto e viene introdotto l'obbligo di indicazione di una causale. 

Scopriamo le novità con l'aiuto dello Studio Necchio!

 

 

Il DL n. 87/2018 conosciuto come “Decreto Dignità” e la relativa legge di conversione L. n 96/2018, ha apportato novità rilevanti per quanto concerne il contratto di lavoro a tempo determinato. Infatti sino al 13 Luglio 2018 era possibile stipulare contratti a tempo determinato con durata complessiva di 36 mesi, senza obblico alcuno di causale con la possibilità altresì di effettuare 5 proroghe


Dal 1 Novembre 2018, invece, la durata massima del contratto passa da 36 a 24 mesi, inoltre, qualora il contratto abbia una durata complessiva superiore a 12 mesi, vi è l’obbligo dell’indicazione di una causale.

 

CAUSALI PREVISTE
 

 

Le causali previste dalla norma sono le seguenti :

  • Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
  • Esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  • Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria;

QUANDO IL CONTRATTO È PROROGABILE

 

Pertanto, fermo restando il numero massimo di proroghe che è ridotto a 4, il contratto a termine è prorogabile:

  • Qualora la durata complessiva dei rapporti sia inferiore a 24 mesi;
  • Senza necessità di indicazione di una casuale, qualora la durata iniziale del contratto, sia inferiore o pari a 12 mesi;
  • Indicando una causale, qualora la durata comprensiva della proroga, sia superiore a 12 mesi;

 

E’ opportuno evidenziare come in caso di rinnovo (n.d.r. a differenza delle proroghe) sia opportuno indicare la causale anche se interviene nei primi 12 mesi di contratto.


ALTRE NOVITÀ



La norma ha altresì disciplinato un aumento pari allo 0,50% del contributo addizionale, ad ogni rinnovo di contratto, tale previsione a seguito della Circolare del Ministero del Lavoro n. 17 del 31 Ottobre 2018, ha sancito che l’aumento sarà per ogni rinnovo del contratto, pertanto il contributo pari all’1,4%, al primo rinnovo aumenterà all’1,9%, al secondo rinnovo al 2,4% e così via.

 

Da ultimo è elevato a 180 giorni il termine entro il quale il lavoratore potrà impugnare il contratto a termine cessato (precedentemente 120 giorni).

 

1. discover more

Tag

1. discover more

Letture
consigliate

Compila il seguente form per scaricare il materiale informativo.

I dati forniti vengono utilizzati esclusivamente per rispondere alle richieste inoltrate. Informazioni dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso e agli altri suoi diritti, sono riportate nella nostra Privacy Policy.

CHIUDI